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Legislatura XIX

Proposta emendativa 8.03. in Assemblea riferita al C. 908

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/02/2023  [ apri ]
8.03.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Accordo di programma)

  1. Al fine di garantire la celere attuazione dei progetti concernenti l'area di Taranto, così come individuata dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 1998, in materia di bonifica e risanamento ambientale, transizione ecologica degli impianti di interesse strategico nazionale, tutela della salute e salvaguardia dei livelli occupazionali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è convocata, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e di concerto con la regione Puglia e il sindaco di Taranto, una «Cabina di regia» per la definizione di un accordo di programma per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3.
  2. Alla «Cabina di regia» di cui al comma 1 partecipano i rappresentanti di tutte le amministrazioni centrali e locali interessate, i rappresentanti di Acciaierie d'Italia S.p.A., i delegati delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, i rappresentanti degli operatori economici del territorio e, in particolare, delle imprese che hanno quale unico o principale committente Acciaierie d'Italia S.p.A.
  3. L'accordo di programma di cui al comma 1 definisce le iniziative, anche legislative, volte al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

   a) modifica dell'assetto azionario per favorire il passaggio della maggioranza al socio pubblico;

   b) razionalizzazione della normativa in materia e quantificazione delle risorse disponibili a legislazione vigente;

   c) attuazione dei progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto;

   d) revisione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2017;

   e) ricognizione degli interventi di bonifica e ambientalizzazione prescritti, verifica dello stato di completamento degli stessi e previsione di eventuali ulteriori interventi;

   f) riperimetrazione dell'area S.I.N. Taranto e dell'area su cui insiste lo stabilimento siderurgico;

   g) revisione dell'autorizzazione integrata ambientale e dei relativi limiti alla prosecuzione dell'attività di impresa dello stabilimento siderurgico sulla base degli esiti di una nuova valutazione dell'impatto ambientale e sanitario;

   h) elaborazione, previa Valutazione del danno sanitario (VDS), di un piano industriale per il rilancio sostenibile dello stabilimento siderurgico di Taranto;

   i) elaborazione di un piano di salvaguardia occupazione, per la tutela e la riqualificazione professionale dei lavoratori in esubero rispetto ai processi di transizione industriale ed ecologica dello stabilimento.

  4. Fino all'adozione del piano industriale di cui al comma 3, lettera h), è fatto divieto di disporre lo stanziamento di ulteriori risorse pubbliche per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dello stabilimento siderurgico di interesse nazionale di Taranto.