Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 328, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del calcolo dell'integrazione il 10 per cento viene calcolato sull'imponibile contributivo o sul primo rigo lordo dei cedolini paga di ciascun dipendente.».
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e integrazione delle misure di sostegno al reddito per i dipendenti ex ILVA.