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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4-bis.01. in Assemblea riferita al C. 908

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/02/2023  [ apri ]
4-bis.01.

  Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.
(Sostegno alle imprese dell'indotto)

  1. Al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare al sostegno all'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia S.p.A. a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché delle piccole e medie imprese mono-committenti o con fatturato prevalente con Acciaierie d'Italia S.p.A. nei confronti delle quali siano state ridotte o non richieste commesse per forniture di beni e servizi.
  2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  3. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1.
  4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.