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Legislatura XIX

Proposta emendativa 0.1.57.28.in II Commissione in sede referente riferita al C. 893

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/10/2023  [ apri ]
0.1.57.28.

  All'emendamento 1.57 dei Relatori, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2, comma 16, della legge 22 settembre 2021, n. 134 e i competenti Dipartimenti del Ministero della giustizia riferiscono al Ministro della giustizia con cadenza semestrale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ordine all'evoluzione dei dati sulla prescrizione del reato e dei dati relativi ai tempi di definizione dei procedimenti penali, con particolare riguardo agli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il Ministro della giustizia assume le conseguenti iniziative riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia necessarie ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di ragionevole durata del processo, anche in rapporto al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché la riduzione percentuale dell'incidenza della prescrizione del reato con particolare riferimento ai giudizi di impugnazione. I risultati del monitoraggio sono trasmessi ogni sei mesi al Consiglio superiore della magistratura, per le determinazioni di competenza in materia di amministrazione della giustizia e di organizzazione del lavoro giudiziario. Alla scadenza di ogni semestre il Ministro della giustizia presenta una relazione al Parlamento.

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché disposizioni in materia di monitoraggio in merito all'evoluzione dei dati sulla prescrizione del reato e dei dati relativi ai tempi di definizione dei procedimenti penali, con particolare riguardo agli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

em. 1.57.