Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 5.
(Disposizioni in materia di monitoraggio in merito all'evoluzione dei dati sulla prescrizione del reato e dei dati relativi ai tempi di definizione dei procedimenti penali, con particolare riguardo agli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).
1. Il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2, comma 16, della legge 22 settembre 2021, n. 134 e i competenti Dipartimenti del Ministero della giustizia riferiscono al Ministro della giustizia con cadenza semestrale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ordine all'evoluzione dei dati sulla prescrizione del reato e dei dati relativi ai tempi di definizione dei procedimenti penali, con particolare riguardo agli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il Ministro della giustizia assume le conseguenti iniziative riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia necessarie ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di ragionevole durata del processo, anche in rapporto al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché la riduzione percentuale dell'incidenza della prescrizione del reato con particolare riferimento ai giudizi di impugnazione. I risultati del monitoraggio sono trasmessi ogni sei mesi al Consiglio superiore della magistratura, per le determinazioni di competenza in materia di amministrazione della giustizia e di organizzazione del lavoro giudiziario. Alla scadenza di ogni semestre il Ministro della giustizia presenta una relazione al Parlamento.