Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)
1. All'articolo 157, ottavo comma, del codice penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché quelli previsti dall'articolo dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale».
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) l'articolo 165-ter è abrogato.