Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)
1. All'articolo 159 del codice penale, dopo il primo comma, è inserito il seguente:
«Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna».
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) l'articolo 165-ter è abrogato.