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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.21. in Assemblea riferita al C. 893-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/01/2024  [ apri ]
1.21.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)

  1. All'articolo 159 del codice penale, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

   «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna».

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) l'articolo 165-ter è abrogato.