Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:
Art. 2-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale)
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 129-bis, comma 4, le parole: «, e dell'articolo 344-bis, commi 6 e 8,» sono soppresse e, dopo le parole: «dell'articolo 304» sono aggiunte le seguenti: «del presente codice»;
b) all'articolo 157-ter, comma 2, le parole: «o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344-bis» sono soppresse;
c) il comma 8-bis dell'articolo 175, l'articolo 578-ter e il comma 7 dell'articolo 628-bis sono abrogati;
d) all'articolo 578:
1) i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati;
2) alla rubrica, le parole: «e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione» sono soppresse.
Art. 2-ter.
(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)
1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 165-ter:
1) al comma 1, le parole: «della disposizione di cui all'articolo 175-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dei termini di cui all'articolo 159-bis, primo comma, del codice penale»;
2) alla rubrica, le parole: «344-bis del codice» sono sostituite dalle seguenti: «159-bis del codice penale»;
b) l'articolo 175-bis è abrogato.