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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.57.in II Commissione in sede referente riferita al C. 893

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/10/2023  [ apri ]
1.57.
approvato

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 159 è inserito il seguente:

   «Art. 159-bis. – (Sospensione del corso della prescrizione a seguito di sentenza di condanna) – Il corso della prescrizione rimane sospeso, in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, per un tempo non superiore a due anni e, in seguito alla sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, per un tempo non superiore a un anno.
   I periodi di sospensione previsti dal primo comma decorrono dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale.
   Se durante i periodi di sospensione sopravviene una causa di sospensione prevista dall'articolo 159, i termini di sospensione previsti dal primo comma del presente articolo sono aumentati del tempo corrispondente al termine di sospensione previsto per tale causa.
   Quando la pubblicazione della sentenza di appello o della sentenza della Corte di cassazione interviene dopo la scadenza del rispettivo termine di sospensione, la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere.
   I periodi di sospensione di cui al primo comma sono altresì computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere quando, nel grado di giudizio in cui ha operato la sospensione o nel grado successivo, l'imputato è prosciolto o la sentenza di condanna è annullata nella parte relativa all'accertamento della responsabilità ovvero sono accertate le nullità indicate negli articoli 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale, anche ai sensi dell'articolo 623, comma 1, lettere b) e b-bis).
   Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello»;

   b) all'articolo 160, primo comma, le parole: «e il decreto di condanna» sono sostituite dalle seguenti: «, la sentenza di condanna e il decreto di condanna»;

   c) all'articolo 161, secondo comma, le parole: «e 640-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «582 e 583-quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 585, limitatamente ai casi di cui agli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 612-bis e 640-bis,»;

   d) l'articolo 161-bis del codice penale è abrogato.

I Relatori