All'emendamento 1.57 dei Relatori, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
b) all'articolo 160, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per i reati di cui all'articolo 322-bis del codice penale»;
c) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: «del codice di procedura penale», sono aggiunte le seguenti: «ovvero per i reati di cui all'articolo 322-bis del codice penale» e dopo la parola: «321» le parole «322-bis, limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma» sono soppresse.