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Legislatura XIX

Proposta emendativa 0.1.57.13.in II Commissione in sede referente riferita al C. 893

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/10/2023  [ apri ]
0.1.57.13.

  All'emendamento 1.57 dei Relatori, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) dopo l'articolo 159, è inserito il seguente:

«Art. 159-bis.
(Sospensione del corso della prescrizione a seguito di sentenza di condanna)

   1. Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso:

   a) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;

   b) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.

   2. I periodi di sospensione di cui al primo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.
   3. Se durante i termini di sospensione di cui al primo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma dell'articolo 159, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente».

em. 1.57.