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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.07.in II Commissione in sede referente riferita al C. 893

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/10/2023  [ apri ]
2.07.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Obbligo di formazione continua delle forze di Polizia, della Guardia di finanza dell'Arma dei carabinieri e della Polizia penitenziaria nonché norme per la continenza linguistica)

  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza e il Corpo di Polizia penitenziaria attivano presso i rispettivi Istituti di Formazione specifici corsi, destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, da inserire in percorsi formativi permanenti, volti a far acquisire, anche mediante il confronto interdisciplinare e la partecipazione di esperti esterni, competenze mirate al rafforzamento della presunzione di non colpevolezza, alla luce della direttiva (UE) 343/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio e del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188.
  2. La frequenza dei corsi di cui al comma 1 è obbligatoria per il personale individuato dall'amministrazione di appartenenza.
  3. Al fine di assicurare l'omogeneità dei corsi di cui al comma 1, i relativi contenuti sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa.
  4. All'articolo 357 del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «5-bis. Le annotazioni e i verbali previsti dai commi 1 e 2 sono redatti dalla polizia giudiziaria in modo da evitare, in riferimento alla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, l'impiego di aggettivi che non siano strettamente necessari per la descrizione dell'attività compiuta e di espressioni comunque lesive della presunzione di innocenza».

  5. All'articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 possono essere applicate altresì nei casi più gravi di inosservanza dell'articolo 357, comma 5-bis, del codice di procedura penale».