Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 3.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari)
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 274, comma 1, lettera c), il secondo periodo è soppresso;
b) all'articolo 275, il comma 2-bis è abrogato;
c) all'articolo 280, comma 1, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
d) all'articolo 280, comma 2, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;
e) all'articolo 287, comma 1, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
Conseguentemente, al titolo, aggiungere le seguenti parole: «e in materia di misure cautelari».