Al comma 1, lettera b, capoverso Art. 159, primo comma, dopo il numero 3), inserire i seguenti:
3-bis) pronuncia della sentenza di cui all'articolo 420-quater del codice di procedura penale;
3-ter) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria;