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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.38.in II Commissione in sede referente riferita al C. 893

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/10/2023  [ apri ]
1.38.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 159:

    1) al primo comma, il numero 3-bis è sostituito dal seguente:

    «3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale;»

    2) dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

   «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

   1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;

   2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.

   I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.
   Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente»;

    3) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

   «Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice»;

  Conseguentemente:

   a) alla lettera c) sostituire il numero n. 2 con il seguente: 2) al primo comma dopo la parola: «Interrompono» è aggiunta la seguente: «pure» e le parole: «e il decreto di condanna» sono soppresse;

   b) sopprimere la lettera d);

   c) aggiungere in fine la seguente lettera: e-bis) L'articolo 344-bis del codice di procedura penale è soppresso;

   d) sopprimere l'articolo 2.