Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 160, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per i reati di cui all'articolo 322 del codice penale»;
b) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: «del codice di procedura penale», sono aggiunte le seguenti: «ovvero per i reati di cui all'articolo 322 del codice penale».