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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.22.in II Commissione in sede referente riferita al C. 893

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/10/2023  [ apri ]
1.22.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 159, secondo comma, è sostituito dai seguenti:

   «Il corso della prescrizione, in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, rimane sospeso per un tempo non superiore a 18 mesi. Il periodo di sospensione previsto dal primo periodo decorre dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione. Quando il deposito della motivazione non sopravviene prima della scadenza del termine della sospensione, cessano gli effetti di questa, la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere.
   Il corso della prescrizione, in seguito alla sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, rimane sospeso per un tempo non superiore a un anno. Il periodo di sospensione previsto dal primo periodo decorre dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione. Quando il deposito della motivazione non sopravviene prima della scadenza del termine della sospensione, cessano gli effetti di questa, la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere.
   Nel giudizio di rinvio si osservano le disposizioni dei commi precedenti.
   Se durante i periodi di sospensione di cui al secondo. al terzo e al quarto comma si verifica una causa di sospensione prevista dal primo comma, la loro durata è prolungata per il tempo relativo a tale causa»;

   b) all'articolo 160, primo comma, le parole: «e il decreto di citazione a giudizio» sono sostituite dalle seguenti: «, il decreto di citazione a giudizio, la sentenza di condanna e il decreto di condanna»;

   c) all'articolo 161, secondo comma, le parole: «e 640-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 640-bis, 612-bis, 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1 e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, nonché nei casi di cui all'art. 99, secondo comma, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più della metà del tempo necessario a prescrivere,»;

   d) l'articolo 161-bis è abrogato.