Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 159, dopo il primo comma, è inserito il seguente:
«Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla richiesta di rinvio a giudizio fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna»;
b) all'articolo 160, primo comma, le parole: «la richiesta di rinvio a giudizio» sono soppresse.