Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)
1. All'articolo 158 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il termine della prescrizione decorre dal giorno dell'iscrizione della notizia di reato ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale sia per il reato consumato, che per il reato tentato, nonché per il reato permanente o continuato»;
b) al secondo comma, il secondo periodo è soppresso.