2.76.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 effettuate nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo maggiormente colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, come individuati nell'ordinanza del Commissario straordinario del Governo n. 101 del 30 aprile 2020, nonché nei territori delle Marche coinvolte dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022.