Al comma 2, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati dai condomìni e, con riguardo agli interventi di efficientamento energetico, limitatamente a quelli con attestazione di prestazione energetica inferiore alla classe D.