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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.26.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 889

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2023  [ apri ]
2.26.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i crediti d'imposta sorti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b) del medesimo decreto sono utilizzabili dai cessionari in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, delle somme da questi dovute per l'adesione alle procedure di definizione di cui all'articolo 1, comma 231 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.