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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.223.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 889

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2023  [ apri ]
2.223.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di favorire la circolazione dei crediti fiscali edilizi detenuti dal sistema bancario e derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui alle lettere a) e b) dall'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cessione a favore delle società partecipate del Ministero dell'economia e delle finanze da parte di banche, ovvero delle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre ammessa anche in assenza del requisito della stipula di un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo. Non è consentita la facoltà di successive cessioni. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze procede alla ricognizione della capacità di assorbimento dei crediti fiscali da parte delle società partecipate e adotta, con proprio provvedimento, apposite direttive per le finalità di cui al precedente periodo.