Dopo il comma 3 inserire i seguenti:
3-bis. All'articolo 9, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,»;
b) le parole: «31 ottobre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023».
3-ter. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-quater è aggiunto il seguente:
«8-quinquies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relative agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in 10 quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione, irrevocabile, è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023. L'opzione di cui al periodo precedente è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.».
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le detrazioni di cui al presente articolo, non operate al termine del periodo decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, sono ammesse in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del loro ammontare. Le modalità di attuazione del precedente periodo sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
4-ter. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-ter. Le detrazioni di cui al presente articolo, non operate al termine del periodo decennale o quinquennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, sono ammesse in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del loro ammontare. Le modalità di attuazione del precedente periodo sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
4-quater. All'articolo 16-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La detrazione non operata al termine del periodo decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare. Le modalità di attuazione del precedente periodo sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».