Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico per i quali lo strumento delle cessione del credito e dello sconto in fattura erano già previsti dall'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e dall'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del citato decreto-legge n. 63 del 2013.