Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi effettuati su immobili con classe energetica inferiore o uguale alla classe «D», per il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.).
Conseguentemente:
dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A decorrere dall'anno 2023, le percentuali di cui al periodo precedente sono fissate al 50 per cento per gli interventi effettuati su immobili con classe energetica superiore alla classe “D”»;
sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e in materia di cessione dei crediti fiscali).