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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.18.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 889

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2023  [ apri ]
2.18.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. In deroga alla previsione di cui al comma 1 e all'articolo 121, comma 2 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, in luogo della fruizione diretta della detrazione spettante è consentito alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché alle organizzazioni che svolgono le medesime attività iscritte, nel Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di cedere il credito d'imposta previsto per i soggetti di cui all'articolo 119 comma 9, lettera d-bis) del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, esclusivamente all'impresa che effettua gli interventi di cui al medesimo articolo 121, comma 2, a condizione che l'impresa si obblighi a retrocedere contestualmente il credito alla medesima organizzazione non lucrativa di utilità sociale e per il medesimo importo.
  1-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1-bis può essere utilizzato dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al medesimo comma 1-bis in compensazione, anche ai fini del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  1-quater. La documentazione comprovante la cessione e la retrocessione del credito d'imposta è conservata dai soggetti di cui al comma 1-bis e non produce effetti fiscali per l'impresa che esegue gli interventi di cui all'articolo 121, comma 2.
  1-quinquies. Gli adempimenti previsti ai fini della comunicazione delle operazioni di cessione e retrocessione del credito sono a carico delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e delle organizzazioni che svolgono le medesime attività, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
  1-sexies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-quinquies individuata la modulistica per l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 1-bis.
  1-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 119, comma 10-bis, lettera a) del decreto-legge n. 34 del 2020 si interpretano nel senso che il requisito della non percezione di compensi o indennità di carica da parte dei membri del consiglio di amministrazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e delle organizzazioni che svolgono le medesime attività, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è soddisfatto quando, indipendentemente da quanto previsto nello statuto, sia dimostrato con qualsiasi mezzo di prova, che i soggetti di cui al presente comma non abbiano percepito compensi o indennità di carica ovvero vi abbiano rinunciato o li abbiano restituiti.