Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi come richiamati nei commi 2 e 3 in corso di realizzazione anche se legittimati con titoli edilizi, differenti da quelli di cui al comma 2 lettere a) e b), conseguiti in applicazione della normativa vigente al momento della loro presentazione.