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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.137.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 889

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2023  [ apri ]
2.137.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Ai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettere c), d) e d-bis) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, qualora incapienti, è consentito l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto in relazione alle spese per gli interventi di cui alle lettere b) ed e) del richiamato articolo 121, comma 2, su edifici in classe energetica G) o F), nonché a quelle per gli interventi di cui alla lettera c) del medesimo comma 2, dell'articolo 121. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033 e 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ident. 2.138.