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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.102.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 889

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2023  [ apri ]
2.102. (nuova formulazione)
approvato

  Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell'inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»;

   b) sostituire la lettera c) con la seguente:

   «c) risulti presentata, con riguardo alle agevolazioni di cui all'articolo 16-bis, commi 1, lettera d), e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi».

ident. 2.46.  (nuova formulazione) 2.55.  (nuova formulazione) 2.77.  (nuova formulazione) 2.78.  (nuova formulazione) 2.79.  (nuova formulazione) 2.80.  (nuova formulazione) 2.82.  (nuova formulazione) 2.88.  (nuova formulazione) 2.89.  (nuova formulazione) 2.90.  (nuova formulazione) 2.91.  (nuova formulazione) 2.92.  (nuova formulazione) 2.93.  (nuova formulazione) 2.94.  (nuova formulazione) 2.95.  (nuova formulazione) 2.96.  (nuova formulazione) 2.97.  (nuova formulazione) 2.98.  (nuova formulazione) 2.99.  (nuova formulazione) 2.100.  (nuova formulazione) 2.101.  (nuova formulazione) 2.103.  (nuova formulazione) 2.104.  (nuova formulazione) 2.105.  (nuova formulazione) 2.106.  (nuova formulazione) 2.107.  (nuova formulazione) 2.108.  (nuova formulazione) 2.109.  (nuova formulazione) 2.110.  (nuova formulazione) 2.111.  (nuova formulazione) 2.112.  (nuova formulazione) 2.113.  (nuova formulazione) 2.114.  (nuova formulazione) 2.115.  (nuova formulazione) 2.116.  (nuova formulazione) 2.117.  (nuova formulazione) 2.118.  (nuova formulazione) 2.119.  (nuova formulazione) 2.121.  (nuova formulazione) 2.122.  (nuova formulazione) 2.124.  (nuova formulazione) 2.123.  (nuova formulazione) 2.125.  (nuova formulazione) 2.126.  (nuova formulazione) 2.127.  (nuova formulazione) 2.128.  (nuova formulazione) 2.129.  (nuova formulazione) 2.130.  (nuova formulazione) 2.170.  (nuova formulazione)