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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.038.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 889

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2023  [ apri ]
2.038.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le detrazioni spettanti per le spese relative agli interventi di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere ripartite, a scelta del contribuente, fino a un massimo di venti anni.
  2. Le detrazioni di cui al comma 1 si riferiscono alle spese relative agli interventi di:

   a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

   b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

   c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

   d) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;

   e) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119;

   f) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto.