Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di crediti compensabili)
1. Gli istituti di credito, al compimento della compensazione dei propri crediti e debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) nonché di quelli dei propri dipendenti, possono procedere alla richiesta di rimborso allo Stato che verrà effettuato cinque rate annuali aumentate dell'interesse al 3 per cento.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'Abi-Associazione bancaria italiana, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le modalità operative del presente articolo.