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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.012.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 889

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/03/2023  [ apri ]
2.012.
approvato
(ulteriore nuova formulazione)

  Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

  3-bis. All'articolo 9, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,»;

   b) le parole: «31 ottobre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023».

  3-ter. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-quater è aggiunto il seguente:

   «8-quinquies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relative agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in 10 quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione, irrevocabile, è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023. L'opzione di cui al periodo precedente è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.».