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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.14.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 889

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2023  [ apri ]
1.14.

  Al comma 1, lettera b), il capoverso «comma 6-bis» è sostituito dal seguente:

  6-bis. Ferme le ipotesi di dolo, di cui al comma 6, il concorso nella violazione che, ai sensi del medesimo comma 6, determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, è in ogni caso escluso con riguardo, ai cessionari, il sequestro preventivo a chi ha acquistato la cessione dei crediti con espressa, deroga esplicita all'articolo 321, del codice penale, prevedendo l'esclusiva responsabilità in capo al soggetto originariamente beneficiario del credito d'imposta, senza coinvolgimento del terzo, di modo che i cessionari in buona fede, estranei a ogni reato, non possano essere destinatari di provvedimenti di sequestro preventivo, qualora dimostrino di aver acquisito il credito d'importa e che siano in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito d'imposta, le cui spese detraibili, sono oggetto delle opzioni previste, al comma 1.