01.07.
Premettere il seguente:
Art. 01.
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) al comma 8-bis, al secondo periodo, le parole: “31 marzo 2023” sono sostituite con le seguenti: “30 giugno 2023” e le parole: “30 settembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”».
2. Ai conseguenti oneri, pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2023, 17,4 milioni di euro per l'anno 2026, 329,4 milioni di euro per l'anno 2028, 7,3 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.