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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.045.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 889

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2023  [ apri ]
2.045. (nuova formulazione)

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Comunicazioni per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito)

  1. La comunicazione dell'opzione di cessione del credito di cui all'articolo 3, comma 10-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023, può essere effettuata dal beneficiario della detrazione con le modalità ed entro i termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, se la cessione è eseguita a favore di banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Il Relatore
2.045.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Comunicazioni per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito)

  1. La comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito a banche, a intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico ovvero a imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativa a interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici, di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che deve essere trasmessa all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023, ai sensi dell'articolo 3, comma 10-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2022, n. 14, per le spese sostenute nell'anno 2022 nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021, può essere effettuata dal beneficiario della detrazione anche prima della conclusione dell'accordo di cessione.
  2. Se l'accordo di cessione di cui al comma 1 non è concluso, ferma restando la possibilità per i beneficiari della detrazione di comunicare all'Agenzia delle entrate la revoca dell'opzione, le banche, gli intermediari finanziari, le società appartenenti a un gruppo bancario o le imprese di assicurazione di cui al medesimo comma 1 comunicano all'Agenzia delle entrate, entro quindici giorni dalla data di chiusura dell'istruttoria, il rifiuto della cessione, con le modalità stabilite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 121, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Il Relatore