All'emendamento 2.045 del Relatore, capoverso Art. 2-bis, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. È concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, in relazione al termine di trasmissione all'Agenzia delle entrate della comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito.