All'emendamento 2.045 del Relatore, capoverso Art. 2-bis, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. In considerazione delle modificazioni di cui ai precedenti commi, il termine per la trasmissione all'Agenzia delle entrate della comunicazione dell'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito, attualmente fissato al 31 marzo 2023 ai sensi dell'articolo 3, comma 10-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è prorogato al 30 giugno 2023.