stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 0.2.045.3.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 889

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2023  [ apri ]
0.2.045.3.

  All'emendamento 2.045 del Relatore, capoverso Art. 2-bis, al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro 30 giorni dalla comunicazione del rifiuto della cessione da parte delle banche, degli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, delle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, ovvero delle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è consentito ai beneficiari della detrazione un ulteriore esercizio dell'opzione, mediante una nuova comunicazione all'Agenzia delle entrate che indichi un nuovo soggetto cessionario, anche diverso da quelli indicati nel presente periodo.

em. 2.045.