All'emendamento 2.045 del Relatore, capoverso Art. 2-bis, al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro 30 giorni dalla comunicazione del rifiuto della cessione da parte delle banche, degli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, delle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, ovvero delle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è consentito ai beneficiari della detrazione un ulteriore esercizio dell'opzione, mediante una nuova comunicazione all'Agenzia delle entrate che indichi un nuovo soggetto cessionario, anche diverso da quelli indicati nel presente periodo.