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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.8.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 889

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2023  [ apri ]
2.8.

  Al comma 1, dopo le parole: legge 17 luglio 2020, n. 77, inserire le seguenti: ad esclusione degli interventi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera d-bis), del citato decreto-legge n. 34 del 2020,.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Interpretazione autentica dell'applicazione del requisito di cui all'articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

  1. Il requisito di cui all'articolo 10-bis, lettera a) dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si intende nel senso che il divieto di erogazione dei compensi o indennità di carica si applica dalla data di presentazione della pratica per la richiesta del beneficio di cui al medesimo articolo 10-bis.