Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. L'opzione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 resta ammessa per le cessioni del credito effettuate verso familiari individuati dall'articolo 433 del codice civile.