Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, è comunque consentita la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, senza facoltà di successiva cessione, di cui all'articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, da parte di soggetti situati nelle zone montane, alle proprie associazioni di categoria.