Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese per gli interventi di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, a condizione che il contribuente abbia reddito imponibile annuo inferiore a euro 8.174.