Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese per gli interventi di cui all'articolo 119, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sulle stesse, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 30.000 euro annui.