Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È altresì sempre consentita la cessione dalle banche, ovvero alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a favore delle partecipate del Ministero dell'economia e delle finanze, senza facoltà di ulteriore cessione e senza il requisito della stipula di un contratto di conto corrente con la banca con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo»;
b) al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È altresì sempre consentita la cessione dalle banche, ovvero alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a favore delle partecipate del Ministero dell'economia e delle finanze, senza facoltà di ulteriore cessione e senza il requisito della stipula di un contratto di conto corrente con la banca con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo».