stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.203.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 889

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2023  [ apri ]
2.203.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di favorire lo smaltimento dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio di una delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, la quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022 e non utilizzata, può essere usufruita anche negli anni successivi fino all'esaurimento del credito.