stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.201.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 889

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2023  [ apri ]
2.201.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le detrazioni di cui al presente articolo, non operate al termine del periodo decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, sono ammesse in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del loro ammontare. Le modalità di attuazione del precedente periodo sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
  4-ter. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «2-ter. Le detrazioni di cui al presente articolo, non operate al termine del periodo decennale o quinquennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, sono ammesse in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del loro ammontare. Le modalità di attuazione del precedente periodo sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

  4-quater. All'articolo 16-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La detrazione non operata al termine del periodo decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare. Le modalità di attuazione del precedente periodo sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».