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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.196.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 889

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2023  [ apri ]
2.196.

  Sostituire il comma 4 con i seguenti:

  4. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le detrazioni di cui al presente articolo, non operate al termine del periodo decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, sono ammesse in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del loro ammontare. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
  4-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2.1. Le detrazioni di cui al presente articolo, non operate al termine del periodo decennale o quinquennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, sono ammesse in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del loro ammontare. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».