Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano agli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettere c), d-bis) ed e) dell'articolo 119 del medesimo decreto.