Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 effettuati su immobili confiscati alla criminalità organizzata e dati in concessione ad enti del terzo settore e da questi utilizzati per lo svolgimento di attività di interesse generale.